Articolo 17 macchine direttiva 2006/42/CE - Non conformità della marcatura

The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.


Articolo 17 : Non conformità della marcatura

1. Gli Stati membri considerano marcatura non conforme:

a) l'apposizione della marcatura "CE" a titolo della presente direttiva su prodotti non oggetto della medesima;

b) l'assenza della marcatura "CE" e/o della dichiarazione CE di conformità per una macchina;

c) l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura "CE" e vietata a norma dell'articolo 16, paragrafo 3.

2. Quando uno Stato membro constata la non conformità della marcatura alle disposizioni della presente direttiva il fabbricante, o il suo mandatario, ha l'obbligo di rendere il prodotto conforme e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro.

3. Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato di detto prodotto o a garantirne il ritiro dal mercato secondo la procedura di cui all'articolo 11.

Comment:

The degree of constraint in case of marking mistake voluntary or not is now clear and precized.

Original Comment:

Le degré de contrainte en cas d’erreur de marquage volontaire ou non est précisé.

 
Italian