Articolo macchine Direttiva 2006/42/CE

Articolo 1 : Campo d'applicazione

Articolo 2 : Definizioni

Articolo 3 : Direttive specifiche

Articolo 4 : Sorveglianza del mercato

Articolo 5 : Immissione sul mercato e messa in servizio

Articolo 6 : Libera circolazione

Articolo 7 : Presunzione di conformità e norme armonizzate

Articolo 8 : Misure specifiche

Articolo 9 : Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose

Articolo 10 : Procedura di contestazione di una norma armonizzata

Articolo 11 : Clausola di salvaguardia

Articolo 12 : Procedure di valutazione della conformità delle macchine

Articolo 13 : Procedura per le quasi-macchine

Articolo 14 : Organismi notificati

Articolo 15 : Installazione e utilizzo delle macchine

Articolo 16 : Marcatura "CE"

Articolo 17 : Non conformità della marcatura

Articolo 18 : Riservatezza

Articolo 19 : Cooperazione tra gli Stati membri

Articolo 20 : Procedure di ricorso

Articolo 21 : Diffusione dell'informazione

Articolo 22 : Comitato

Articolo 23 : Sanzioni

Articolo 24 : Modifica della direttiva 95/16/CE

Articolo 25 : Abrogazione

Articolo 26 Attuazione

Articolo 27 : Deroga

Articolo 28 : Entrata in vigore

Articolo 29 : Destinatari

 

 

Articolo 1 : Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:

a) macchine;

b) attrezzature intercambiabili;

c) componenti di sicurezza;

d) accessori di sollevamento;

e) catene, funi e cinghie;

f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;

g) quasi-macchine.

Commentaire original :

Comme dans la directive 98/37/CE que nous désignerons par « ancienne directive », l’article premier définit le champ d’application. Contrairement à l’ancienne directive qui ne définissait que la machine (la machine comprenant les équipements interchangeables – point 2.a) 3ème alinéa) et les composants de sécurité,

Les accessoires de levage et dispositifs amovible de transmission mécanique n’étaient pas directement cités dans le champ d’application mais étaient présents respectivement au chapitre 4.1.1. Définitions - a) «accessoires de levage».

Annexe IV A. Machines - 14. Dispositifs de protection et arbres à cardan de transmission amovibles tels que décrits au point 3.4.7. – Annexe I § 3.4.7. Risques dus à la transmission de puissance entre la machine automotrice (ou le tracteur) et la machine réceptrice.

Les chaines, câbles et sangles étaient abordés aux paragraphes 4.1.2.4. Poulies, tambours, chaînes ou câbles - 4.1.2.5. Accessoires d’élingage de l’annexe 1.

L’ensemble des produits relevant de la directive machine 2006/43/CE est mentionné d'une manière claire dans le champ d'application afin de pallier les inconvénients de l’ancienne directive 98/37/CE sur le sujet. Nous verrons que pour certains produits tels que les composants de sécurité (Annexes IV et V) que cette situation n’est pas aussi claire.

Les quasi-machines sont des produits qui ont été inclus dans le champ d'application de la directive machines 2006/42/CE

II est nécessaire de lire plusieurs articles en même temps (l'article 1er, l'article 2, l'article 3 et l'article 24) afin d’appréhender le champ d’application de la directive machine 2006/42/CE dans son intégralité.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

Commentaire original :

2. Les produits couverts par des directives particulières ne sont pas énumérés dans ce paragraphe car ils sont déjà exclus par l'article 3).

a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;

Commentaire original :

Cette exclusion s'applique aux seules pièces de rechange pour remplacer des composants identiques et fournis par le fabricant de la machine d'origine. Ces composants de sécurité possédant soit une attestation d’examen CE de type lorsqu’ils sont listés à l’annexe IV de la directive, soit faisant l’objet d’une procédure d’auto-certification (Cf. article 12).

Cette exclusion ne s’applique pas aux pièces de rechange qui sont vendues pour être utilisées aussi dans d'autres machines.

b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;

c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;

d) le armi, incluse le armi da fuoco;

Commentaire original :

Les armes sont exclues. Toutefois, l'exclusion des armes à feu ne s'applique pas aux appareils portatifs à charge explosive.

e) i seguenti mezzi di trasporto:

- trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE, escluse le macchine installate su tali veicoli,

- veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, escluse le macchine installate su tali veicoli,

- veicoli oggetto della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, escluse le macchine installate su tali veicoli,

- veicoli a motore esclusivamente da competizione, e

- mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli;

f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;

g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;

h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;

Commentaire original :

Si l'utilisation n'est pas « temporaire », alors l'exclusion n'est pas applicable et la machine entre alors dans le champ d’application de la directive machines 2006/42/CE.

i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

j) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;

k) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione :

- elettrodomestici destinati a uso domestico,

- apparecchiature audio e video,

- apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione,

- macchine ordinarie da ufficio,

- apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione,

- motori elettrici;

Commentaire original :

La directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 encore appelée « Directive Basse tension – DBT » - est désormais remplacée par la directive 2006/95/CE du 12 décembre 2006. Cet article définit la « frontière » entre la directive machines 2006/42/CE et la directive Basse tension.

La directive machines énumère les différents domaines dans lesquels les produits couverts de la directive « Basse tension » ne sont pas considérés comme entrant dans le champ d'application de la directive « Machines ».

Cette frontière va parfois poser certains problèmes et nécessitera certains compléments et positions officielles de la part de la Commission européenne lorsque les situations se présenteront. Par exemple, un variateur de vitesse relève de la DBT, et vde la directive CEM. Lorsqu’il incorpore une fonction de sécurité au titre de la directive machines, cette dernière fonction est couverte par la notion de bloc logique assurant une fonction de sécurité. Le variateur de vitesse devenant alors un composant de sécurité au titre de la directive machines 2006/42/CE.

Il en est de même de tous les dispositifs qui incorporent une fonction de sécurité au titre de la directive machines.

l) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:

- apparecchiature di collegamento e di comando,

- trasformatori.

Articolo 2 : Definizioni

Ai fini della presente direttiva il termine "macchina" indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f).

Si applicano le definizioni seguenti:

a) "macchina":

- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,

- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,

- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,

- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,

- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;

Commentaire original :

Selon la directive 2006/42/CE, les ensembles de machines, équipés ou non d’un système d'entraînement même avant leur mise en place ou leur utilisation sont déjà des machines et ne sont pas des quasi-machines (dont la définition est donnée au point « g »), et que ces dernières peuvent constituer une partie de l’ensemble.

b) "attrezzatura intercambiabile": dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;

c) "componente di sicurezza": componente

- destinato ad espletare una funzione di sicurezza,

- immesso sul mercato separatamente,

- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e

- che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.

L'allegato V contiene un elenco indicativo delle componenti di sicurezza che può essere aggiornato in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);

Commentaire original :

Les composants de sécurité sont mieux définis. L’annexe V comporte une liste indicative de composants de sécurité, qui peut être mise à jour, alors que dans l’ancienne directive machines 98/37/CE, les seuls composants de sécurité cités étaient ceux qui figuraient à l'annexe IV et qui devaient faire l'objet d'une procédure d'examen CE de type auprès d’un organisme notifié dans la majorité des cas.

d) "accessori di sollevamento": componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;

Commentaire original :

La définition de l’accessoire de levage a été précisée et intègre les élingues et  à leurs composants.

e) "catene, funi e cinghie": catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;

Commentaire original :

Seuls les chaînes, câbles et sangles utilisées pour le levage, entrant dans les machines de levage ainsi que les accessoires sont couvert par cette définition.

f) "dispositivi amovibili di trasmissione meccanica": componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima. Allorché sono immessi sul mercato muniti di ripari, vanno considerati come un singolo prodotto;

g) "quasi-macchine": insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva;

h) "immissione sul mercato": prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;

Commentaire original :

Les définitions suivantes de h) à k) précisent des points importants pour les fabricants de machines quant à la définition des notions de quasi-machine, de mise sur le marché, de fabricant, de mandataire de mise en service et de conformité aux normes harmonisées. Ces définitions sont à rapprocher des articles 5 (mise sur le marché et mise en service), l’article 7 (présomption de conformité).

i) "fabbricante": persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva;

j) "mandatario": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la presente direttiva;

k) "messa in servizio": primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto della presente direttiva;

l) "norma armonizzata": specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) o l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione conformemente alle procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede un procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione [16], e non avente carattere vincolante.

Commentaire original :

Pour garantir la sécurité des machines, la directive impose le respect à des exigences essentielles de sécurité et de santé (voir considérants n°14 et 18), et à des normes harmonisées (Cf. article 7 pour un détail sur la présomption de conformité et les normes harmonisées).

Articolo 3 : Direttive specifiche

Quando per una macchina i pericoli citati all'allegato I sono interamente o parzialmente oggetto in modo più specifico di altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a tale macchina e per tali pericoli dalla data di attuazione di tali altre direttive.

Commentaire original :

Pour certaines catégories de produits,  qui ne sont pas considérées comme des machines, la directive machine 2006/42/CE ne s’applique pas car d’autres directives plus spécifiques s’appliquent (voir les considérants 7, 8, 27, article premier – alinéa 2). On note par exemple (G) : la directive jouets, la directive Equipements de protection individuels, …

Pour certaines catégories de produits, qui sont considérées comme des machines, la directive machines 2006/42/CE ne s’applique pas non plus car certaines autres directives sont plus adaptées : directive ATEX 94/9/CE, directive PED, …

Enfin, pour certaines catégories de produits, qui sont considérées comme des machines, certaines exigences d’autres directives s’appliquent en complément de la directive machines. La directive CEM, La directive bruit, …

Pour ce qui est de la directive basse tension (DBT), le choix de la directive à retenir (machine ou DBT) dépend de l’évaluation du risque faite par le fabricant sur le produit considéré afin de définir quel est le risque majorant à retenir pour satisfaire le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé.

Articolo 4 : Sorveglianza del mercato

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili affinché le macchine possano essere immesse sul mercato e/o messe in servizio unicamente se soddisfano le pertinenti disposizioni della direttiva e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.

2. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili affinché le quasi-macchine possano essere immesse sul mercato solo se rispettano le disposizioni della direttiva che le riguardano.

3. Gli Stati membri istituiscono o nominano le autorità competenti per il controllo della conformità delle macchine e delle quasi-macchine alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Gli Stati membri definiscono le finalità, l'organizzazione e i poteri delle autorità competenti di cui al paragrafo 3 e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri, comunicando loro anche qualsiasi ulteriore modifica.

Commentaire original :

Ce point a été ajouté dans la directive 2006/42/CE de façon formelle. La surveillance du marché s’applique aux machines et au quasi machines.

 

En complément, l’UE a mis en œuvre le règlement suivant :

Règlement (CE) N° 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché.

Le RÈGLEMENT (CE) No 765/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil, précise le cadre pour la surveillance du marché et complète et renforce les dispositions relatives à la surveillance du marché figurant dans la législation communautaire d'harmonisation en matière de surveillance du marché ou l'application de ces dispositions.

Articolo 5 : Immissione sul mercato e messa in servizio

1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:

a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I;

b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;

c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;

d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12;

e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina;

f) appone la marcatura "CE" ai sensi dell'articolo 16.

2. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 13.

3. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all'articolo 12, dispone o può usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I.

4. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura "CE", questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.

Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura "CE" indica la conformità soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti delle direttive applicate devono essere indicati, nella forma in cui sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nella dichiarazione CE di conformità.

Commentaire original :

Cet article est fondamental pour les fabricants car il fixe l’ensemble des obligations auxquelles ce dernier doit  satisfaire.

Seules les quasi-machines font l’objet d’une procédure particulière (Cf. article 13).

Nouveauté par rapport à la précédente directive machines 1998/37/CE, le marquage CE alinéa f) s’applique désormais aux composants de sécurité, ainsi qu’à l’ensemble des produits cités à l’article premier de la directive.

Enfin, il est précisé au point 4 que le marquage CE indique que l’apposition du marquage CE indique que la machine est conforme à toutes les directives qui s’appliquent au-dit produit.

Articolo 6 : Libera circolazione

1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio sul loro territorio delle macchine che rispettano la presente direttiva.

2. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di quasi-macchine destinate, per dichiarazione d'incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B, del fabbricante o del suo mandatario, ad essere incorporate in una macchina o ad essere assemblate con altre quasi-macchine onde costituire una macchina.

3. Gli Stati membri non impediscono, in particolare in occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, la presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alla presente direttiva, purché un cartello visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine e l'impossibilità di disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasi-macchine non conformi, sono prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.

Commentaire original :

Cet article s’applique principalement aux Etats qui ne doivent pas s’opposer à interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et/ou la mise en service sur leur territoire des machines.

En complément, l’UE a mis en œuvre le règlement et la décision suivante :

Règlement (CE) N° 764/2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre.

Décision N° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE (décision modules).

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Les quasi-machines ne sont concernées que par la mise sur le marché et doivent être accompagnées d’une déclaration d’incorporation et non pas d’une déclaration CE de conformité comme cela est stipulé au point e) de l’article 5.

Les machines et quasi-machines ne possédant pas de marquage CE ou non munis de déclaration d’incorporation ou d’une déclaration CE de conformité peuvent néanmoins circuler dans des conditions bine précisées (foires, expositions ou manifestations similaires, …) – voir également considérant 17.

Articolo 7 : Presunzione di conformità e norme armonizzate

1. Gli Stati membri ritengono che le macchine provviste della marcatura "CE" e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità, i cui elementi sono previsti dall'allegato II, parte 1, sezione A, rispettino le disposizioni della presente direttiva.

2. Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.

3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate.

4. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per permettere alle parti sociali di avere un'influenza, a livello nazionale, sul processo di elaborazione e di controllo delle norme armonizzate.

Commentaire original :

Toutes les normes harmonisées ayant une date de publication antérieure à 2006, et qui donnaient présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité et de sante de l’annexe I de la directive machines 98/37/CE, ne donnent pas automatiquement présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive machines 2006/42/CE.

Voir l’article 2 (l) pour la définition des normes harmonisées.

Les normes harmonisées sont un des moyens permettant d’apporter la présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé définies à l’annexe I de la directive machines.

Ces normes harmonisées sont très importantes pour les fabricants de machines. Elles sont supposées représenter l’état de l’art, de la technique et de la technologie.

Lorsque ces normes harmonisées n’existent pas pour une machine considérée, il y a possibilité d’apporter une présomption de conformité en se rattachant à des normes nationales, des projets de norme ou tout autre document reflétant l’état de l’art ou de la technique.

La liste des normes harmonisées est régulièrement publiée à une fréquence de 2 fois par an en moyenne sur le site de la communauté européenne. Cette liste est disponible sur le présent site (Cf. bandeau du haut de la page « normes harmonisées ».

Toutefois, il faut bien faire attention aux mentions figurant dans les normes harmonisées au paragraphe « analyse » et aux annexes – annexe ZA ou ZB dans la plupart des cas afin de voir quelles exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive sont couvertes par la-dite norme harmonisée.

Exemple :

Norme NF EN ISO 13849-1 d’Octobre 2008 : Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité - Partie 1 : Principes généraux de conception

Au paragraphe « analyse », on remarque (…) Il vient à l’appui des exigences de sécurité des Directives «machines» 98/37/CE (voir Annexe ZA) et 2006/42/CE (voir Annexe ZB).

Annexe ZB - (informative) - Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles de la Directive européenne 2006/42/CE.

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission européenne et par l’Association européenne de libre échange afin d'offrir un moyen de se conformer aux exigences essentielles de la Directive Nouvelle approche 2006/42/CE sur les machines.

Une fois la présente norme citée au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) au titre de ladite Directive et dès sa reprise en norme nationale dans au moins un État membre, la conformité aux articles normatifs de cette norme confère, dans les limites du domaine d’application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles 1.2.1 de l’Annexe I de ladite Directive et de la réglementation AELE associée.

On note que le respect des exigences normatives de cette norme (le respect des annexes informatives ne permet pas d’apporter une présomption de conformité) permet de présumer la conformité aux seules exigences essentielles de sécurité et de santé listées au paragraphe 1.2.1 de l’Annexe I de la Directive Machines 2006/42/CE.

AVERTISSEMENT : D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) produit(s) relevant du domaine d'application de la présente norme.

Articolo 8 : Misure specifiche

1. La Commissione, seguendo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, può adottare tutte le misure appropriate per l'attuazione delle disposizioni riguardanti i punti seguenti:

a) aggiornamento dell'elenco indicativo dei componenti di sicurezza, figurante nell'allegato V, di cui all'articolo 2, lettera c);

b) limitazione dell'immissione sul mercato delle macchine di cui all'articolo 9.

2. La Commissione, seguendo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, può adottare tutte le misure appropriate connesse con l'attuazione e l'applicazione pratica della presente direttiva, comprese le misure necessarie per garantire la cooperazione degli Stati membri fra di loro e con la Commissione di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

Commentaire original :

Ce point concerne les pouvoirs de la Commission pour :

mettre à jour l’annexe V de la directive machines 2006/42/CE « Liste indicative des composants de sécurité visés à l'article 2, point c) » pour laquelle la liste des produits concernés n’est pas encore figée et risque d’évoluer sous la pression de l’évolution technique et technologique.

Prendre des mesures pour certaines machines potentiellement dangereuses.

Articolo 9 : Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose

1. Se, in conformità con la procedura di cui all'articolo 10, la Commissione ritiene che una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute che disciplina e che sono enunciati nell'allegato I, la Commissione può, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, adottare misure che richiedano agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine con caratteristiche tecniche che presentano rischi dovuti alle lacune della norma o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni.

Se, in conformità con la procedura di cui all'articolo 11, la Commissione ritiene che una misura adottata da uno Stato membro è giustificata, la stessa può, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, adottare misure che richiedano agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine che presentano lo stesso rischio a causa delle loro caratteristiche tecniche o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni.

2. Gli Stati membri possono richiedere alla Commissione di esaminare la necessità di adottare le misure di cui al paragrafo 1.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta gli Stati membri e le altri parti interessate indicando le misure che intende adottare per garantire, a livello comunitario, un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone.

Tenendo debito conto dei risultati di tali consultazioni, la Commissione adotta le misure necessarie conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Commentaire original :

Cet article comprend 2 procédures de mesures pour des machines dangereuses. Elle fixe les règles et pouvoirs entre la Commission et les Etats Membres pour une machine ou un type de machines.

Articolo 10 : Procedura di contestazione di una norma armonizzata

Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento e che sono enunciati nell'allegato I, la Commissione o lo Stato membro adiscono il comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, esponendo i loro motivi. Il comitato esprime un parere d'urgenza. A seguito del parere espresso dal comitato la Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare con limitazioni, di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento alla norma armonizzata in questione.

Articolo 11 : Clausola di salvaguardia

1. Se uno Stato membro constata che una macchina oggetto della presente direttiva, provvista della marcatura "CE", accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, esso adotta tutti provvedimenti utili al fine di ritirare la suddetta macchina dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione.

2. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione  e gli altri Stati membri  delle suddette misure, motivandone le decisioni e precisando in particolare se la mancata conformità è dovuta:

a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);

b) ad un'errata applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

c) ad una lacuna delle medesime norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. La Commissione consulta senza indugio le parti interessate.

La Commissione constata, dopo la consultazione, se le misure adottate dallo Stato membro sono giustificate o meno e comunica la sua decisione allo Stato membro promotore dell'iniziativa, agli altri Stati membri e al fabbricante o al suo mandatario.

4. Se le misure di cui al paragrafo 1 sono motivate da una lacuna delle norme armonizzate e ove lo Stato membro che ha preso le misure intenda mantenerle, la Commissione o lo Stato membro avviano la procedura di cui all'articolo 10.

5. Se una macchina non è conforme ed è munita della marcatura "CE", lo Stato membro competente adotta i provvedimenti adeguati nei confronti di chi ha applicato la marcatura e ne informa la Commissione. La Commissione informa gli altri Stati membri.

6. La Commissione si accerta che gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati della procedura.

Commentaire original :

Il s’agit d’une mesure d’ordre nationale, dans laquelle un Etat prend des mesures pour interdire la mise sur le marché ou l’utilisation d’une machine ou pour la retirer.

Articolo 12 : Procedure di valutazione della conformità delle macchine

1. Ai fini dell'attestazione di conformità della macchina alle disposizioni della presente direttiva, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Se la macchina non è contemplata dall'allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII.

3. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;

b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;

c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

4. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;

 b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

Commentaire original :

Le fabricant a le choix entre 3 chemins et plusieurs procédures pour certifier sa machine selon qu’elle est listée ou non à l’annexe IV de la directive machines.

Il faut noter que lorsque le fabricant a utilisé des normes harmonisées pour certifier sa machine pour satisfaire les exigences de la directive machines 98/37/CE, si cette norme harmonisée ne l’est pas au titre de la directive machines 2006/42/CE, alors le fabricant devra choisir une autre procédure de certification.

Par rapport à la précédente directive machines 98/37/CE, la nouvelle directive 2006/42/CE introduit la procédure d’assurance qualité complète.

Articolo 13 : Procedura per le quasi-macchine

1. Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano che:

a) sia preparata la pertinente documentazione di cui all'allegato VII, parte B;

b) siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI;

c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B.

2. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.

Commentaire original :

Les quasi machines possèdent leur propre procédure dans laquelle 3 documents sont exigés : documentation technique (le dossier technique), la notice d'assemblage, la déclaration d'incorporation. Deux des documents font alors partie du dossier technique de la machine finale.

Articolo 14 : Organismi notificati

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per effettuare la valutazione della conformità in vista dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4, nonché le procedure specifiche per la valutazione della conformità e le categorie di macchine per le quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modifica successiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi notificati siano controllati periodicamente per accertare che soddisfino sempre i criteri di cui all'allegato XI. L'organismo notificato fornisce, a richiesta, tutte le informazioni pertinenti, compresi i documenti relativi al bilancio, per consentire agli Stati membri di assicurare che i requisiti di cui all'allegato XI siano soddisfatti.

3. Per la valutazione degli organismi da notificare e di quelli già notificati gli Stati membri applicano i criteri previsti nell'allegato XI.

4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a fini informativi, un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.

5. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti dalle norme armonizzate pertinenti, i cui riferimenti devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a titolo della presente direttiva, rispondano ai criteri pertinenti.

6. Se un organismo notificato constata che le disposizioni pertinenti della presente direttiva non sono state rispettate o non sono più rispettate dal fabbricante o che l'attestato di esame CE del tipo o l'approvazione del sistema di garanzia qualità totale non avrebbero dovuto essere rilasciati, esso, tenendo conto del principio della proporzionalità, sospende o ritira il certificato o l'approvazione rilasciato o lo sottopone a limitazioni, indicando i motivi dettagliati, a meno che il rispetto delle disposizioni sia assicurato mediante l'attuazione delle misure correttive appropriate da parte del fabbricante. In caso di sospensione o ritiro del certificato o dell'approvazione o di eventuali limitazioni alle quali è sottoposto o nei casi in cui si rende necessario un intervento da parte dell'autorità competente, l'organismo notificato ne informa l'autorità competente ai sensi dell'articolo 4. Lo Stato membro informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione. Deve essere possibile una procedura di impugnazione.

7. La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità responsabili della designazione, notificazione e controllo di organismi notificati negli Stati membri e gli organismi notificati, al fine di coordinare l'applicazione uniforme della presente direttiva.

8. Uno Stato membro che abbia notificato un organismo revoca immediatamente la sua notifica, qualora constati che:

a) l'organismo non soddisfa più i criteri di cui all'allegato XI; oppure

b) l'organismo viene meno in modo grave alle sue responsabilità.

Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

Commentaire original :

Cet article est relatif à la désignation des organismes notifiés par les Etats membres. Ces organismes, effectuent l'évaluation de la conformité en vue de la mise sur le marché visée à l'article 12, paragraphes 3 et 4, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité spécifiques et les catégories de machines pour lesquelles ces organismes ont été désignés, notamment pour les machines listées à l’annexe IV.

Cet article est important pour les constructeurs de machines, car il leur permet de savoir vers quels organismes se diriger pour faire certifier ses produits, en fonction des différentes procédures listées à l’article 12.

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En complément, l’UE a mis en œuvre le règlement suivant (Cf. articles 4 et 5 ci-avant) :

Règlement (CE) N° 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché.

Articolo 15 : Installazione e utilizzo delle macchine

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto della legislazione comunitaria, i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori durante l'uso delle macchine, sempre che ciò non implichi modifiche di dette macchine rispetto alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 16 : Marcatura "CE"

1. La marcatura di conformità "CE" è costituita dalle iniziali "CE", conformemente al modello fornito nell'allegato III.

2. La marcatura "CE" viene apposta sulla macchina in modo visibile, leggibile e indelebile, conformemente all'allegato III.

3. È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura "CE". Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura, purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura "CE".

Commentaire original :

Le marquage est apposé sur les machines et les composants de sécurité. Seules les quasi-machines ne le possèdent pas.

Articolo 17 : Non conformità della marcatura

1. Gli Stati membri considerano marcatura non conforme:

a) l'apposizione della marcatura "CE" a titolo della presente direttiva su prodotti non oggetto della medesima;

b) l'assenza della marcatura "CE" e/o della dichiarazione CE di conformità per una macchina;

c) l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura "CE" e vietata a norma dell'articolo 16, paragrafo 3.

2. Quando uno Stato membro constata la non conformità della marcatura alle disposizioni della presente direttiva il fabbricante, o il suo mandatario, ha l'obbligo di rendere il prodotto conforme e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro.

3. Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato di detto prodotto o a garantirne il ritiro dal mercato secondo la procedura di cui all'articolo 11.

Commentaire original :

Le degré de contrainte en cas d’erreur de marquage volontaire ou non est précisé.

Articolo 18 : Riservatezza

1. Ferme restando le disposizioni e le prassi nazionali in materia di riservatezza, gli Stati membri operano affinché tutte le parti e le persone coinvolte nell'applicazione della presente direttiva siano obbligate a mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni. In particolare i segreti aziendali, professionali e commerciali sono considerati come informazioni riservate, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati riguardanti l'informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti.

3. Tutte le misure adottate dagli Stati membri e dalla Commissione a norma degli articoli 9 e 11 sono pubblicate.

Articolo 19 : Cooperazione tra gli Stati membri

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati affinché le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, cooperino fra di loro e con la Commissione e si trasmettano reciprocamente le informazioni necessarie per consentire un'applicazione uniforme della presente direttiva.

2. La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità competenti responsabili della sorveglianza del mercato, al fine di coordinare l'applicazione uniforme della presente direttiva.

Commentaire original :

Cet article s’applique aux Etats et à la Commission.

Articolo 20 : Procedure di ricorso

Qualsiasi provvedimento adottato in applicazione della presente direttiva e che conduca a limitare l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di ogni macchina oggetto della presente direttiva è motivato dettagliatamente. Esso è notificato senza indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati.

Commentaire original :

Cet article fixe les obligations des organismes notifiés et Etats membres en cas de mesure d’interdiction de mise sur le marché ou de refus de délivrance d’une attestation d’examen CE de type pour les machines listées à l’annexe IV.

Articolo 21 : Diffusione dell'informazione

La Commissione prende le misure necessarie affinché siano resi disponibili i dati utili riguardanti l'attuazione della presente direttiva.

Articolo 22 : Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito "il comitato").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 23 : Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 29 giugno 2008 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.

Articolo 24 : Modifica della direttiva 95/16/CE

La direttiva 95/16/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ai fini della presente direttiva s'intende per "ascensore" un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:

- di persone,

- di persone e cose,

- soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.

Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Per "supporto del carico" si intende la parte dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

- gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s,

- gli ascensori da cantiere,

- gli impianti a fune, comprese le funicolari,

- gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine,

- gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori,

- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere,

- gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni,

- gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto,

- gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine,

- i treni a cremagliera,

- le scale mobili e i marciapiedi mobili.";

2) all'allegato I, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

"1.2. Supporto del carico

Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.

Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro."

Commentaire original :

Cet article modifie la directive Ascenseur 95/16/CE en précisant la frontière entre la directive Ascenseur et la directive machines 2006/42/CE.

La nouvelle directive machines s'applique désormais aux ascenseurs de chantier et aux ascenseurs ayant une vitesse < 0,15 m/s.

Articolo 25 : Abrogazione

La direttiva 98/37/CE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata presenti in atti comunitari s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.

Commentaire original :

Cet article a été modifié par le « corrigendum » Official Journal L 76, 16.3.2007, précisant :

Corrigendum to Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC - (Official Journal of the European Union L 157 of 9 June 2006)

On page 34, Article 25, first subparagraph:

for: ‘Directive 98/37/EC is hereby repealed.’,

read: Directive 98/37/EC is hereby repealed as from 29 December 2009.’

Articolo 26 : Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 29 giugno 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 29 dicembre 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

Commentaire original :

La directive 98/37/CE est donc abrogée à dater du 29/12/2009, et est remplacée par la directive machines 2006/42/CE sans période transitoire.

Articolo 27 : Deroga

Fino al 29 giugno 2011 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto che sono conformi alle disposizioni nazionali in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva.

Commentaire original :

L’article utilise le terme « peuvent autoriser ». Cette dérogation est à la discrétion des Etats membres en fonction de leurs différents accords internationaux.

Articolo 28 : Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 29 : Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 17 maggio 2006.

Per il Parlamento europeo                                                                                                         Par le Conseil

Il presidente                                                                                                                                 Il presidente

J. BORRELL FONTELLES                                                                                                       H. WINKLER

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